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STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM MONTEGRAPPA

  • ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
    • E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM MONTEGRAPPA", in seguito denominata anche come "Associazione".
      L'Associazione ha sede in Dueville (VI), Via 4 Novembre, 86.
  • ART. 2 - DURATA
    • L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 23.
  • ART. 3 - SCOPO
    • L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
      Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e, in quanto tale, non puó prevedere né effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attività commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilità separata, devono essere reínvestiti nel potenziamento dell'attivitá statutaria.

      L'associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, Sociale e culturale dello Sport.

      In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono
      a) l'esercizio di attività sportiva dilettantistica nel settore del volo da diporto sportivo con apparecchi provvisti e non di motore;
      b) la partecipazione a manifestazioni turistiChe e sportive concernenti le attività istituzionali dell'Associazione
      c) la promozione, la propaganda e la diffusione della cultura aeronautica nelle specialità ad essa appartenenti in tutte le sue forme e manifestazioni, sia nel territorio dello Stato italiano che all'estero;
      d) concorrere alla conoscenza, diffusione e pratica dello Sport del volo istituendo ed attuando corsi di istruzione ed addestramento, formazione e qualificazione professionale al volo;
      e) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dell'attività del volo da diporto sportivo con apparecchi provvisti e non di motore;
      f) l'organizzazione di attività lUdiche di formazione sportiva e ricreativa dello Sport;
      g) la realizzazione e promozione di manífestazíoni, gare, convegni, congressi, dibattiti, mostre ed ogni altra iniziativa atta a favorire l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze relative all'attività del volo, con particolare riguardo al volo da diporto e sportivo anche in rapportocon ilcontesto delle problematiche locali, ambientali e sociali del territorio;
      h) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico - sportive;
      i) la realizzazione di tutto ciò che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, di volta In volta, per il conseguimento dei fini Sociali.
      L'Associazione potrà compiere, altresì, nei limiti di Legge, tutte le attività, anche di natura comercíale, connesse, ausiliarie e complementari ai fini suddetti, sia direttamente che in forma partecipata, aderendo ad Enti, organizzazioni ed Istituzioni, che perseguono gli stessi fini, o comunque fini connessi ai propri.
  • ART. 4 - ATTIVITA'
    • L'Associazione ha per oggetto la formazione, la promozione e la valorizzazicne dello Sport del volo e si propone di:
      a) promuovere e sviluppare attività sportive dildittantistiche, mediante l'utilizzo di impianti propri o di terzi, adibiti a campi o strutture sportive di vario genere;
      b) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, costrocorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
      c) indire corsi di avviamento agli Sport, attività notoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
      d) promuovere. se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
      d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attivitá di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
      f) pubblicare articoli su riviste e giornali;
      g) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestzioni e iniziative sportive.
      Tutta l'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto delle dìsponizioni civilistiche e fiscali.
  • ART. 5 - AFFILIAZIONE
    • L'Associazione aderisce alla F.I.V.L., Federazione Italiana Volo Libero.
      L'Associazione è tenuta ad osservare ad a far osservare ai propri Soci lo Statuto della Federazione stessa ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioní e le decisioni del suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione.
      Annualmente si deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dalle procedure previste dall Federazione.
  • ART. 6 - SOCI
    • L'Associazione è costituita da un minimo di 7 (sette) Soci. Qualora, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine di 1 (uno) anno.
      I Soci dell'Associazíone si distinguono in:
      a) Soci Fondatori.
      b) Soci Ordinarí.
      c) Soci Sostenitori.
      d) Soci Benemeriti.

      Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'origínario fondo di dotazione dell'Assoclazìone stessa.
      Essi sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione di cui all'art. 7, ma non dal pagamento della quota associativa annuale e dei contributivi associativi straordinari.
      Sono Soci Ordìnari coloro che, presentati da oro o piú dei Soci Fondatori, sono dall'unanimità di quest'ultimi accettati. I Soci Ordinari hanno l'obbligo di versare la quota di iscrizione di cui all'art. 7, la quota associativa annuale nonché gli eventuali contributi associativí straordinari.
      I Soci Fondatori e Ordinarí hanno diritto di voto nella Assemblee dei Soci e possono assumere cariche sociali purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione. I Soci minori d'eta, tuttavia, partecipano alle Assemblee con solo voto consultivo; essi non possono assumere cariche in seno all'Assocíazinne.
      Sono Soci Sostenitori coloro che, secondo le disposizioni di cui all'art. 7, siano accettati come tali dal Consiglio Direttívo, e partecipano al raggíungimento dello scopo dell'Associazione e versano
      - la quota di iscrizione;
      - la quota associativa annuale;
      - gli eventuali contributi associativì straordinari.
      I Soci Sostenitori non hanno elettorato né attivo né passívo,
      Possono essere Soci Benemeriti tutti coloro che abbiano acquisito particolari Benemerenze nel campo della Cultura, dello Sport e delle Attivítá pubbliche; la loro nomina e riservata all'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Dírettivo. I Soci Benemeriti non sono tenuti al pagamento di
      qualsiasi contributo e non hanno elettorato né attivo né passivo.
      A tutti i Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Benemeriti viene rilasciata la teSSera Sociale.
  • ART. 7 - AMMISSIONE SOCI SOSTENITORI
    • Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci Sostenitori, tutti coloro che siano interessati all'attività della stessa.
      L'ammissione dei Soci avviene su richiesta scritta o verbale degli interessati ai componenti del Consiglio Direttivo.
      L'accettazione delle richieste per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
      All'atto dell'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo il Socio si impegna a versare la quota di iscrizione nella misura indicata dal Consiglio Direttivo. Con il pagamento della quota di iscrizione verrà rilasciata al Socio la tessera Sociale con la quale acquisterà ad ogni effetto la qualifica di Socio Sostenitore.
  • ART. 8 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI E CONTRIBUTI STRAORDINARI
    • Le quote associative annuali sono fissate entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente dal consiglio Direttìvo dell'Associazíone in funzione dei programmi di attività e non potranno mai essere restituite.
      I Soci sono obbligati a versare tali quote entro il 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine comporta l'automatíca decadenza dalla qualità di Socio; è facoltà del Consiglio Direttívo dell'Associazione riammettere tali Soci secondo le disposizioni di cui all'art. 11.
      Le quote associative straordinarie possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo a fronte di specifici servizi resi dall'Associazione e in generale per il soddisfacimento della esigenze finanziarie dell'Assocíazione.
      Nel caso di mancato pagamento da parte del Socio delle quote associative straordinarie nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo puó infliggere i provvedimentì disciplinari di cui all'art. 11.
      Le quote o i contributi associativi sono íntrasmissibili e non rivalutabili.
      E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.
  • ART. 9 - DIRITTI DEI SOCI
    • La qualifica di Socio dà diritto a
      a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazíone;
      b) frequentare i locali dell'Assocíazione;
      c) votare nelle Assemblee dei Soci, tenuto conto tuttavia di quanto disposto all'art. 6;
      d) essere elettì, tenuto conto del dísposto di cui all'art. 6, come membri degli organi direttivi e di controllo dell'Associazione;
      e) usufruire dei vantaggi derivanti dalal sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura;
      Non é prevista l'esclusíone temporanea dalla partecipazione alla vita dell'Associazione
  • ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOCI
    • Ogni Socio per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare il presente Statuto, le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, ed i regolamenti Sociali e Federali.
      I Soci sí impegnano tenuto conto dì quanto stabilito neglì articoli precedenti, a:
      a. Corrispondere la quota di iscrizione, le quote associative annuali e altre eventuali contribuzioni nei termini e nell'ammontare stabiliti dal COnsiglio Direttivo.
      b. Osservare con lealtà e disciplina, le nome che regolano lo Sport
      c. Partecipare alle attività ed alle manifestazioni Sociali;
      d. Tenere una condotta irreprensibíle;
      e. Diffondere il buon nome dell'Associazione;
      f. Controbuire al perseguimento degli scopi Sociali nonché alle necessìtá economiche Sociali.
      g. Attenersi a tutti gli obblighi stabìliti nel Regolamento interno, se esistente.
  • ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - PROVVEDIMENI DISCIPLINARI
    • I Soci cessano di far parte dell'Associazione per:
      1) decadenza nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 8;
      2) dimissioni volontarie scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
      3) causa di morte;
      4) radiazione

      I Soci cessati per morosità, a norma del secondo comma dell'art. 8, possono essere riammessi con deliberazione del Consiglio Dírettivo previo versamento di tutte le quote assocìatìve annuali arretrate.
      Il Socio puó recedere in qualsiasi monsento dall'Associazione Sportiva Dilettantística dandone comunicazione scritta al COnsiglio Direttivo stesso; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè la comunicazione si afatta entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso; in caso contrario il recesso ha effetto dall'anno successivo.

      Nei confronti del Socio che:
      a) abbia compiuto atti disonorevoli;
      b) non si sia attenuto alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
      c) abbia mancato ai doveri sociali;
      d) abbia compiuto atti dì indisciplina di volo;
      e) abbia compiuto violazioni sportive;
      f) abbia danneggiato, in qualunque modo, l'interesse materiale o l'immagine, il prestigio, il buon nome dell'Associazíone;
      g) abbia compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attività Sociali;
      il Consiglio Direttiva può infliggere a suo giudizio, a seconda della gravità dei comportamentí tenuti dal Socio, i seguenti provvedimenti disciplinari:
      1. Ammonizione;
      2. Divieto di partecipare a manifestazicni sportive organizzate dall'ASsociazione;
      3. Radiazione.
      La radiazione, dovuta a gravi mancanze disciplinari da parte del Socio, può essere inflitta automaticamente nel caso in cui il Socio sia incorso in n. 3 (tre) ammonizioni.
      I provvedimenti disciplinari del Consiglio direttivo sono inappellabili e sono comunicati al Socio in forma scritta nel termine di 7 (sette) giorni.
      La perdita della qualità di Socio per qualsiasi motivo non comporta alcun rimborso od onere in capo all'Assocíazíone a favore del Socio dimissionario o cessato.
  • ART. 12 - PATRIMONIO ED ENTRATE
    • Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:
      a) fondo di dotazione apportato dei Soci Fondatori all'atto della costituzione della presente Associazione;
      b) dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti qualsiasi titolo che diverranno proprietá dell'Associazione
      c) da eventuali fondi riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
      d) dai contributi associativi, oblazioni, contributi, liberalità o lasciti che pervenissero all'Asscciazione per il conseguimento degli scopi Sociali;
      e) da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non Soci;
      f) da trofei aggiudicati definitivamente in gara;
      g) da tutto quanto altro. ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.
      Il patrimonio non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
      Le entrate dell'Associazione sono costituita da:
      a) quote di iscrizione versate dei Soci all'atto della loro emissione nella misura fissata dal Consiglio Direttiva;
      b) quote associative annuali nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
      c) eccedenze di bilancio dell'anno precedente;
      d) rendite del patrimonio;
      e) eventuali contribuzioni da parte di persone, Enti pubblici e privati;
      f) eventuali contributi associativi straordinari;
      g) proventi derivanti da manifestazíonì o partecipazione ad esse e da sponsor;
      h) ognì altra entrata, anche di natura commerciale che concorra a incrmentare ìl patrimonio;
      i) da proventi derivanti dalla attivìtà istituzionale e da altre attività consentite;
      i) dai fondi intraitati a seguíto di raccolte pUbblìche, occasionalmente svolte dall'Associazione in presenza di ricorrenze manifestazioni o campagne di sensibilizzazione.
      E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestíone, nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla Legge.
  • ART. 13 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCI
    • Gli esercizí dell'Associazione chiudono il 31 dicambre di ogni anno; per ogni esercízìo é predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
      Entro ìl 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo e convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
      Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consìglio Dìrettìvo é convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoprre all'approvazione dell'Assemblea.
      I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Assosociazione nei 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a dísposisione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie é soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
  • ART. 14 - ORGANI
    • Gli orgsaní dell'Assocìazíone sono
      a) l'Assemblea dei Soci;
      b) il Presídsnte;
      c) il Consìgiio Direttivo;
      d) il Collegio deì Revisori dei Conti.
      Tutte le cariche sociali sono grstuite s incompatibili tra di loro. Tuttavia può essere prsvisto un rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'esercizo del mandato dai componenti degli organi dell'Associazione e dal Presidente
  • ART. 15 - LIBRI SOCIALI
    • Presso la sede dell'Associazioni devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, ed ìn ogní caso:
      a) il Libro dei Soci, che deve essere afggiornato trimestralmente;
      b) il Libro dei Verbali dell'Assemblea;
      C) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
      d) il Libro dei Verbalì del Collegio dei Revisori dei Conti,
      I suddetti librì devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente.
  • ART. 16 - ASSEMBLEA
    • L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria.
      L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
      La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
      Essa delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
      l'Assemblea dei Soci è costituita da:
      - il Presidente, che la presiede;
      - i membri del Consiglio Direttivo;
      - tutti i Soci.

      Possono inoltre partecipare alle adunanze dell'Assemblea i membri del Collegio dei Revisori dei Conti a norma dell'art. 22.
      I Soci Fondatori e Ordinari dispongono in Assemblea di 1 (uno) voto e possono farsi rappresentare con delega da un altro Socio.
      Ciascun Socio non può rappresentare più di 1 (uno) Socio per un massimo di 2 (due) voti.

      La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante affissione presso la sede Sociale almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea o tramite invio di lettera, e-mail o Sms indirizzata a tutti i Soci e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.
  • ART. 17 - ASSEMBLEA ORDINARIA
    • L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, a norma dell'art. 13, almeno 2 (due) volte entro il mese di aprile ed entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
      L'Assemblea inoltre può essere convocata per:
      a) nominare il Consiglio Direttivo;
      b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
      c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
      d) approvare gli eventuali regolamenti.

      L'Assemblea si riunisce infine quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno la metà più 1 (uno) dei Soci aventi diritto al voto o dal Collegio dei Revisori dei Conti; in questo case la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.
  • ART. 18 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
    • L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell' Associazione, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
      L'Assemblea straordinaria si riunisce anche nell'ipotesi prevista dall'art. 11.
  • ART. 19 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEA
    • In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti tutti i Soci aventi diritto al voto. Qualora ciò non avvenisse. l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata.
      In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto intervenuti.
      Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione. sono prese all'unanimità dei voti presenti, fatto salvo quanto disposto all'art. 23.
      L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera mediante votazione che può avvenire:
      a) per appello nominale;
      b) per alzata di mano.
      Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.
  • ART. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO
    • L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria.
      Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) persone scelte fra i Soci che possono assumere cariche sociali, e restano in carica per 2 (due) anni e sono rieleggibili.
      Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, nonché il Segretario con funzioni di cassiere.
      Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1 (uno) dei membri.
      Il consiglio Direttivo delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dellfAssemblea ed è l'organo di esecuzione delle delibere assembleari.
      La convocazione e fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la totalità dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese all'unanimità di voti, fatto salvo il disposto di cui all'art. 7.
      Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
      1. determinare l'ammontare della quota di iscrizione, della quota associativa annuale e dei contributi straordinari;
      2. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
      3. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
      4. compilare i regolamenti interni;
      5. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività Sociale;
      6. deliberare circa lfammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
      7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
      8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
  • ART. 21 - PRESIDENTE
    • Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo all'unanimità dei suoi componenti. Dura in carica 2 (due) anni e può essere rieletto.
      Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.
      Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente è competente a deliberare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari. da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
      In caso di assenza, impossibilità o di impedimento. il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
      Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un membro dei Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione.
      Il Presidente può delegare il vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a presiedere l'Assemblea.
  • ART. 22 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
    • L'Assemblea ordinaria dei Soci, se lo ritiene opportuno o se sussistono gli obblighi di Legge, provvede a nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.
      Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organismo di controllo sulla gestione dell'Associazione e ha il compito di:
      - esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
      - controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
      - controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scrittura contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento.
      Esso si compone di 3 (tre) membri effettivi, che eleggono tra di loro il Presidente, e di 2 (due) supplenti; i membri supplenti subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.
      I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
      Essi durano in carica 2 (due) anni e possono essere rieletti.
      L'incarico di Revisore dei Conti e incompatibile con la carica di Consigliere.
      I Revisori dei Conti hanno facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio con solo voto consultivo.
  • ART. 23 - SCIOGLIMENTO
    • Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei Soci aventi diritto di voto.
      L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associa2icne designa uno o più Liquidatori, che possono essere scelti anche tra persone estranee all'Associazione, determinandone i poteri.
      Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti. al fine di perseguire finalità di utilità generale. a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dellfattivitá sportiva, ricreativa e culturale.
      I Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
  • ART. 24 - DECADENZA
    • La decadenza, per qualsiasi causa. di un organo dell' Associazione, salvo quanto previsto nel successivo art.25, non comporta la decadenza degli altri organi. In tale caso, si fa luogo al rinnovo fino alla scadenza dell'organo decaduto.
  • ART. 25 - DIMISSIONI, DECADENZA E RADIAZIONE DEL PRESIDENTE
    • Le dimissioni, la decadenza o la radiazione del Presidente dell'Associazione comportano 11 automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo.
      Il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti ed entro 14 (quattordici) giorni dalla decadenza del Presidente. dalla comunicazione delle sue dimissioni, o dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione, il Consiglio Dirertivo deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
  • ART. 26 - VARIE
    • Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto. valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.